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Mazzetta Capitale, serve un nuovo reato

By 26 Luglio 2017No Comments

L’articolo di Antonio Ingroia sul Fatto Quotidiano di oggi con la proposta di introdurre una nuova figura di reato associativo, l’associazione di tipo corruttivo: un “articolo 416-quater” che colmi la lacuna legislativa nello spazio scoperto tra l’associazione per delinquere semplice e l’associazione di tipo mafioso:

Se Mafia Capitale doveva rappresentare un punto di svolta nella lotta alla corruzione, l’esito del processo di primo grado è stato senza dubbio deludente, per non dire fallimentare. Non tanto per le pene comminate, in taluni casi anche più severe di quelle chieste dalla Procura di Roma, quanto per il clamoroso crollo della principale accusa su cui più puntavano i PM per stigmatizzare la gravità della condotta degli imputati: l’associazione mafiosa.

Un esito che ha lasciato interdetti e spiazzati molti cittadini, i quali hanno percepito come ingiusta la sentenza, mentre il Tribunale sembra avere semplicemente applicato in modo rigoroso la legge, pretendendo la prova puntuale di tutti i requisiti chiesti dall’art. 416-bis per una condanna per associazione mafiosa, senza nulla concedere a interpretazioni evolutive ed estensive della norma che rischiano di renderne evanescenti i confini di applicabilità, confini necessariamente netti per non pregiudicare principi basilari come la tassatività della fattispecie incriminatrice e la certezza del diritto. E quindi i giudici, per nulla sottovalutando la gravità dei fatti, ma rimanendo ancorati saldamente al principio di legalità che non consente alcuna forzatura del dettato normativo, hanno fatto ciò che potevano: hanno riconosciuto colpevoli tutti gli imputati e li hanno condannati a pene severissime, ma hanno fatto cadere l’accusa di associazione mafiosa. Il che non vuol dire che la mafia a Roma non esiste, ma che in questo processo la Procura non è riuscita a provarla al di là di ogni ragionevole dubbio.

Parallelamente, un’altra grande occasione mancata in tema di anticorruzione si è registrata sul piano legislativo. In Senato, infatti, la proposta di estendere ai corrotti l’applicabilità della legge Rognoni-La Torre, così prevedendo per essi sequestro e confisca di prevenzione al pari dei mafiosi, è stata fortemente limitata dall’approvazione dell’emendamento che ha ristretto l’ambito applicativo ai soli casi in cui all’indiziato di reati di corruzione viene contestata anche l’associazione per delinquere. Cosa che oggi avviene così raramente da condannare inesorabilmente alla disapplicazione la nuova norma.

Ma perché i magistrati applicano così poco l’associazione per delinquere ai corrotti? Per la stessa ragione per la quale la Procura di Roma ha pensato di applicare l’associazione mafiosa agli imputati di Mafia Capitale. Perché si ritiene, non a torto, che l’associazione per delinquere comune sia punita troppo blandamente rispetto alle pene previste per i reati contro la Pubblica amministrazione e per l’associazione mafiosa. E quindi il “vecchio” art.416 del codice penale non è utile né a finalità punitive né in funzione di stigmatizzazione sociale. Di qui anche la diffusa insofferenza verso la sentenza dei giudici di “Mafia Capitale”.

Ebbene, allora serve l’uovo di Colombo. Introdurre una nuova figura di reato associativo, come un “articolo 416-quater”, che colmi la lacuna legislativa nello spazio scoperto tra l’associazione per delinquere semplice e l’associazione di tipo mafioso: l’associazione di tipo corruttivo, un’organizzazione criminale che usa la corruzione come metodo tipico per la commissione sistematica di reati contro la Pubblica amministrazione e in violazione della legislazione in materia di appalti e di erogazione di fondi pubblici. Con la previsione di una pena superiore a quella dell’associazione per delinquere comune e vicina a quella prevista per l’associazione mafiosa. Con la conseguente creazione di una categoria di soggetti, gli indiziati di “associazione corruttiva”, i cui patrimoni, in caso di sproporzione ingiustificata rispetto al reddito dichiarato, verrebbero sequestrati e poi confiscati in assenza di controprova, al pari di quelli dei mafiosi.

Le misure patrimoniali di prevenzione si applicherebbero così solo alle condotte più gravi contro la Pubblica amministrazione, realizzate in modo sistematico ed organizzato, e non invece agli illeciti episodici, in sintonia con i suggerimenti di alcuni autorevoli magistrati. Inoltre, riducendo la discrezionalità interpretativa dei giudici, questa nuova figura di reato assicurerebbe anche la certezza di una pena adeguata.

Solo così le procure sarebbero incoraggiate, nei casi più gravi come quelli di Mazzetta Capitale, a contestare non solo i fatti di corruzione ma anche il corrispondente reato associativo, senza ricorrere a rischiose estensioni applicative del 416-bis che aprirebbero ad anni di oscillazioni interpretative e incertezze applicative. In più si incentiverebbe l’uso di sequestro e confisca di prevenzione. Un ottimo cavallo di battaglia per la prossima campagna elettorale per chi volesse davvero fare una guerra senza quartiere a mafia e corruzione.

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